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Ripartire con gli strumenti giusti: la valutazione dei rischi e la corretta gestione degli impianti sportivi

04/09/2021 12:31

Segreteria Prov.le

Ripartire con gli strumenti giusti: la valutazione dei rischi e la corretta gestione degli impianti sportivi

Come ripartire in sicurezza? quali adempimenti ci sono da seguire per evitare sanzioni? quali sono i rischi da Covid? Sono solo alcuni dei dubbi che i

Come ripartire in sicurezza? quali adempimenti ci sono da seguire per evitare sanzioni? quali sono i rischi da Covid? Sono solo alcuni dei dubbi che in questi giorni molti presidentei di ASD e addetti del settore si stanno ponendo, cercando risposte ufficiali ed univoche sulla questione.Ma ad essere preoccupati non sono solo i gestori degli impianti sportivi ma anche gli utilizzatori degli stessi, e vale a dire i soci e gli utenti più in generale, che da settembre inizieranno a riempire tutte le palestre e le piscine ed i luoghi dove svolgere le attività sportive, dopo il timido approccio avuto nei mesi scorsi a seguito della ripertura.La sensazione che si percepisce insomma è la voglia di ripartire in totale sicurezza...la speranza è quella di ritornare alla quotidianetà. Ne sanno bene al Dipartimento dello Sport del Ministero della Salute, dove ad inzio mese di agosto hanno rivisto le linee guida sulle attività sportive inserendo la novità del Green Pass e confermando le stesse regole già in vigore con le altre linee guida.
Il documento sulle linee guida fornisce pertanto *indicazioni specifiche volte ad assicurare la prosecuzione delle attività sportive e dell’esercizio fisico* alle quali *devono attenersi tutti i soggetti che gestiscono*, a qualsiasi titolo, siti sportivi, centri di attività motoria, palestre, piscine, o i soggetti che comunque ne abbiano la responsabilità.
Le  indicazioni,  di  carattere  generale  e  unitario,  sono  da  intendersi  *temporanee  e  strettamente legate  all’emergenza  epidemiologica*.  Il presente  documento,  qualora  necessario,  potrà  essere ulteriormente declinato,  per  le  singole  discipline  sportive,  dalle  rispettive  Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI  e  dal  CIP,  tramite  nuovi  protocolli  o addendum  o  integrazioni  agli  esistenti  protocolli applicativi. 

DISPOSIZIONI PER LE *PISCINE* PUBBLICHE E PRIVATE 
Le seguenti disposizioni si applicano alle piscine pubbliche e private finalizzate alle attività natatorie e a quelle ludiche. Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale. Tali  disposizioni  sono  tratte  dai  Protocolli  Attuativi  emanati  dalla  Federazione  Italiana  Nuoto,  cui  si  rimanda per ulteriori aggiornamenti e per le specifiche in relazione agli allenamenti in vasca degli  atleti di interesse nazionale.
1. *Per le piscine al chiuso l’accesso è riservato esclusivamente alle persone in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19* di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
2. Predisporre  una  adeguata  informazione  sulle  misure  di  prevenzione.  I  frequentatori  devono  rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore  dovrà provvedere a predisporre un’opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi  volti a facilitare, la gestione dei flussi e a sensibilizzare i frequentatori riguardo i comportamenti da  assumere.
3. Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da eliminare eventuali  condizioni di aggregazioni e regolamentare i flussi negli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire  il  rispetto  del  distanziamento  di  almeno  1  metro,  ad  eccezione  delle  persone  che  in  base  alle  disposizioni  vigenti  non  siano  soggette  al  distanziamento  interpersonale;  quest’ultimo  aspetto  afferisce alla responsabilità individuale.
4. Prevedere percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita.
5. Prevedere l’accesso agli impianti esclusivamente tramite prenotazione.
6. Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce, ove fruibili, in modo da assicurare  il  distanziamento di almeno 1 metro. Per le modalità di accesso ed utilizzo di spogliatoi e docce si  rimanda a quanto disposto nel paragrafo 6 “Pratiche di igiene negli spazi comuni”
7. Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche  quando depositati negli appositi armadietti. È vietato l’uso promiscuo degli armadietti.
8. Dotare l’impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei  frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all’entrata, altresì prevedere i dispenser nelle aree di  frequente  transito,  nell’area  solarium  o  in  aree  strategiche  in  modo  da  favorire  da  parte  dei  frequentatori l’igiene delle mani.
9. Per le aree solarium e verdi, assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di  ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone.
10. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona  per le piscine a uso natatorio; per le piscine non ad uso natatorio valgono le norme regionali di  riferimento e quelle contenute nell’allegato 9 al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del  13 ottobre 2020 e eventuali successive modifiche.
11. Il  gestore  pertanto  è  tenuto,  in  ragione  delle  aree  a  disposizione,  a  calcolare  e  a  gestire  le  entrate dei frequentatori nell’impianto.
12. Regolamentare  la  disposizione delle  attrezzature  (sedie  a  sdraio,  lettino)  attraverso  percorsi
dedicati in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti 13. Al fine di assicurare un livello di protezione dall’infezione assicurare l’efficacia della filiera dei
trattamenti dell’acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0- 1,5 mg/I;
cloro combinato: minore o uguale a 0,40 m g/ I; pH 6.5 -7.5. Si fa presente che detti limiti devono
rigorosamente essere assicurati  in presenza  di  bagnanti.  La frequenza  dei  controlli  sul  posto dei
parametri di cui sopra non deve essere inferiore alle due ore.
14. Prima dell’apertura della vasca dovrà essere confermata l’idoneità dell’acqua alla balneazione a  seguito dell’effettuazione  delle analisi di  tipo  chimico  e  microbiologico dei  parametri  di  cui  alla  tabella A dell’allegato 1 dell’Accordo Stato Regioni e PP.M. 16.07.2003, effettuate da apposite analisi di laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l’apertura della piscina  al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata.
15. È  assolutamente  vietato  soffiarsi  il  naso  e  urinare  in  acqua,  ed  è  pertanto  obbligatorio  far  indossare pannolini contenitivi ai bambini molto piccoli.
16. Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, cabine,  attrezzature:  sdraio,  sedie,  lettini,  incluse  attrezzature  galleggianti,  natanti  ecc. Per le modalità di accesso ed utilizzo di spogliatoi e docce si rimanda a quanto disposto nel paragrafo 6 “Pratiche di igiene negli spazi comuni”.
17. Evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: l’utente dovrà accedere alla piscina munito di  tutto l’occorrente.
18. Nelle  piscine  finalizzate  alle  attività  ludiche  deve  essere  assicurato  lo  stesso  trattamento  adottato per le piscine natatorie.
19. Si raccomanda al genitore/accompagnatore di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di  autonomia e l’età degli stessi.
20. Le vasche che non consentano il rispetto delle indicazioni su esposte devono essere interdette all’uso.  Pertanto  si  suggerisce  particolare  rigoroso  monitoraggio  nei  confronti  delle  vasche  per  bambini.
21. I protocolli attuativi degli Enti di riferimento, conterranno anche misure di accesso alle strutture da parte del personale accompagnatore di persone con disabilità per i quali prevedere dispositivi di protezione individuali, nonché tutti gli altri dispositivi igienici previsti.
22. Tali  Protocolli  disporranno  inoltre,  ulteriori  riferimenti  e  le  misure  relative  alla  clorazione dell’acqua, al ricambio dell’aria, e altre disposizioni di dettaglio.

DISPOSIZIONI PER LA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVA ALL’INTERNO DI *LUOGHI CHIUSI*  PALESTRE-SALE-CIRCOLI SPORTIVI
Le seguenti disposizioni si applicano a quei luoghi al chiuso deputati allo svolgimento di attività  sportive, come ad esempio le palestre, sale fitness, ecc. anche situate all’interno di centri/circoli sportivi. *L’accesso a  tali  ambienti  è  riservato  esclusivamente  alle  persone  in  possesso  di  una  delle certificazioni verdi COVID-19* di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Tali disposizioni si applicano allo svolgimento di attività sportiva di base e attività motoria in genere. All’interno del sito dovrà essere garantito il rispetto delle seguenti prescrizioni igieniche:
1. è obbligatorio rilevare la temperatura a tutti i frequentatori / soci / addetti / accompagnatori, giornalmente al momento dell’accesso, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C;
2. è obbligatorio verificare all’ingresso che fruitori dei servizi ed eventuali accompagnatori indossino la mascherina protettiva e, in caso negativo, vietare l’ingresso;
3. è necessario individuare percorsi di ingresso e di uscita differenziati;
4. i bambini devono essere accompagnati da non più di un familiare;
5. è  obbligatorio  mettere  a  disposizione  dispenser  di  gel  disinfettante  nelle  zone  di  accesso all’impianto, di transito, nonché in tutti i punti di passaggio, inclusi gli accessi agli spogliatoi e ai servizi nonché gli accessi alle diverse aree;
6. nelle zone in cui si svolge attività fisica è obbligatorio mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante  in  quantità  calibrata  alla  superficie  della  sala  e  al  numero  di  potenziali  utenti,  e comunque in numero non inferiore a 2 dispenser ogni 300 mq ed è anche necessario prevedere l’utilizzo di disinfettante adeguato all’igienizzazione delle superfici dell’attrezzatura condivisa;
7. è obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale minima di 1 mt;
8. è  obbligatorio  indossare  correttamente  la  mascherina  in  qualsiasi  momento  all’interno  della struttura, ad eccezione del momento specifico in cui si svolge attività fisica sul posto. A titolo di esempio, la mascherina va indossata obbligatoriamente anche durante l’allenamento se il cliente si sposta da una postazione o un attrezzo di allenamento all’altro;
9. è obbligatorio indossare correttamente sempre la mascherina nelle zone di accesso e transito;
10. è obbligatoria la pulizia e la disinfezione delle aree di contatto di ciascun attrezzo dopo ogni utilizzo da parte dell’utente con opportuno prodotto igienizzante;
11. durante l’attività fisica è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all’intensità  dell’esercizio,  comunque  non  inferiore  a  2  metri.  Ulteriori  indicazioni  di  dettaglio potranno essere definite dagli specifici protocolli emanati delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate di riferimento, nonché della Federazione Medico Sportiva Italiana;
12. lavarsi frequentemente le mani;
13. non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
14. starnutire  e/o  tossire  in  un  fazzoletto  evitando  il  contatto  delle  mani  con  le  secrezioni 15. se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;
16. evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti;
17. bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
18. gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati);
19. utilizzare, ove possibile, tappetini propri o, se di uso collettivo, è obbligatorio igienizzarli prima e dopo la sessione di allenamento;
20. non consumare cibo negli spogliatoi ed all’interno della palestra.  Ai fini dell’attuazione delle buone pratiche igieniche dovranno essere messe a disposizione:
1.  procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nelle zone di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici e presenza di gel igienizzante;
2.  sistema  di  raccolta  dedicato  ai  rifiuti  potenzialmente  infetti  (es.  fazzoletti  monouso, mascherine/respiratori);
3.  indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali;
4.  specifiche attività di filtrazione dell’aria nei locali chiusi ad alta densità di persone o di attività, ad esempio  tramite  purificatori  di  aria  dotati  di  filtri  HEPA  destinati  a  diminuire  la  quantità  di  aerosol;
5.  sanitizzazione ad ogni cambio turno;
6.  vietare lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito sportivo di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.). In aggiunta, coloro che praticano l’attività, hanno l’obbligo:
1.  di disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi, ecc.);
2.  di arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a svolgersi o in modo tale da utilizzare  spazi  comuni  per  cambiarsi  e  muniti  di  buste  sigillanti  per  la  raccolta  di  rifiuti
potenzialmente infetti;
3.  di non toccare oggetti e segnaletica fis
sa.


IL D.V.R. IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ED IL COVID
Come la mettiamo sul D.V.R. ovvero quel documento che tanto ha tenuto in agitazione i presidenti delle A.S.D.?  Si ritiene utile a riguardo considerare e attenersi esclusivamente alla legge e a desistere da puntuali osservazioni di carattere commerciale che prevedono l'obbligatorietà. Il riferimento è all’ennesima richiesta che i rappresentanti ricevono dal solito “Consulente per la Sicurezza” che cerca di vendere loro un “Piano per la Sicurezza”. 
Tutti costoro continuano a ripetere il solito ritornello SBAGLIATO: 
“Il DL 81/2008 – Decreto Sicurezza – obbliga anche le Associazioni No Profit a fare DVR, DUVRI, Corsi antincendio e compagnia cantante“.  Non èassolutamente VERO!.
Vediamo allora cosa ci dice la normativa a riguardo. 
I soci, volontari e collaboratori (entro certi confini) di alcune tipologie di Associazioni no profit (sportive dilettantistiche, di volontariato e di promozione sociale) hanno obblighi ridotti per la sicurezza di cui al DL 81/2008Lo prevede l’articolo 32 della L.98/2013: “Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro1.
Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, il comma 12-bis è sostituito dal seguente: “12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione;” 

 

IN SINTESI: volontari delle APS (Associazioni di Promozione Sociale) e delle OdV (Organizzazioni di Volontariato) e Sportivi Dilettanti nelle ASD (regime dei 7.500) sono considerati lavoratori autonomi e, per tale motivo, tali Associazioni e i loro responsabili legali non sono inquadrabili come datori di lavoro. Ecco perchè non scattano gli obblighi inerenti a DVR/ DUVRI e Corsi antincendio!

 

Ecco quali sono quindi gli unici obblighi dei volontari di OdV e APS e degli “sportivi dilettanti” delle ASD.

“Articolo 21 – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi 

1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono: 

utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III; 

- munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III; 

- munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. 

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: 

- beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; 

- partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte.“

Attenzione però: un conto sono gli obblighi di legge, un altro come dovrebbe agire il “buon padre di famiglia”.

Sembra banale ma non lo è. Un conto è che una Associazione non sia obbligata a preoccuparsi della sicurezza dei propri volontari/collaboratori… un altro che il Presidente dell’Associazione e Responsabile Legale debba sempre agire da “buon padre di famiglia”. Se ti rendi quindi conto che i tuoi volontari/collaboratori potrebbero operare in situazione di potenziale pericolo (per sé stessi e gli altri), è bene comunque rispettare tutte le cautele legate alla Sicurezza come se foste una vera e propria Azienda.

Endas Lecce

Comitato Provinciale del Salento

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