Il documento sulle linee guida fornisce pertanto *indicazioni specifiche volte ad assicurare la prosecuzione delle attività sportive e dell’esercizio fisico* alle quali *devono attenersi tutti i soggetti che gestiscono*, a qualsiasi titolo, siti sportivi, centri di attività motoria, palestre, piscine, o i soggetti che comunque ne abbiano la responsabilità.
Le indicazioni, di carattere generale e unitario, sono da intendersi *temporanee e strettamente legate all’emergenza epidemiologica*. Il presente documento, qualora necessario, potrà essere ulteriormente declinato, per le singole discipline sportive, dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, tramite nuovi protocolli o addendum o integrazioni agli esistenti protocolli applicativi.
DISPOSIZIONI PER LE *PISCINE* PUBBLICHE E PRIVATE
Le seguenti disposizioni si applicano alle piscine pubbliche e private finalizzate alle attività natatorie e a quelle ludiche. Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale. Tali disposizioni sono tratte dai Protocolli Attuativi emanati dalla Federazione Italiana Nuoto, cui si rimanda per ulteriori aggiornamenti e per le specifiche in relazione agli allenamenti in vasca degli atleti di interesse nazionale.
1. *Per le piscine al chiuso l’accesso è riservato esclusivamente alle persone in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19* di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
2. Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore dovrà provvedere a predisporre un’opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi volti a facilitare, la gestione dei flussi e a sensibilizzare i frequentatori riguardo i comportamenti da assumere.
3. Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da eliminare eventuali condizioni di aggregazioni e regolamentare i flussi negli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; quest’ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
4. Prevedere percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita.
5. Prevedere l’accesso agli impianti esclusivamente tramite prenotazione.
6. Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce, ove fruibili, in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 metro. Per le modalità di accesso ed utilizzo di spogliatoi e docce si rimanda a quanto disposto nel paragrafo 6 “Pratiche di igiene negli spazi comuni”
7. Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche quando depositati negli appositi armadietti. È vietato l’uso promiscuo degli armadietti.
8. Dotare l’impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all’entrata, altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell’area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l’igiene delle mani.
9. Per le aree solarium e verdi, assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone.
10. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona per le piscine a uso natatorio; per le piscine non ad uso natatorio valgono le norme regionali di riferimento e quelle contenute nell’allegato 9 al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020 e eventuali successive modifiche.
11. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell’impianto.
12. Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi
dedicati in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti 13. Al fine di assicurare un livello di protezione dall’infezione assicurare l’efficacia della filiera dei
trattamenti dell’acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0- 1,5 mg/I;
cloro combinato: minore o uguale a 0,40 m g/ I; pH 6.5 -7.5. Si fa presente che detti limiti devono
rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei
parametri di cui sopra non deve essere inferiore alle due ore.
14. Prima dell’apertura della vasca dovrà essere confermata l’idoneità dell’acqua alla balneazione a seguito dell’effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell’allegato 1 dell’Accordo Stato Regioni e PP.M. 16.07.2003, effettuate da apposite analisi di laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l’apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata.
15. È assolutamente vietato soffiarsi il naso e urinare in acqua, ed è pertanto obbligatorio far indossare pannolini contenitivi ai bambini molto piccoli.
16. Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature: sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti ecc. Per le modalità di accesso ed utilizzo di spogliatoi e docce si rimanda a quanto disposto nel paragrafo 6 “Pratiche di igiene negli spazi comuni”.
17. Evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: l’utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l’occorrente.
18. Nelle piscine finalizzate alle attività ludiche deve essere assicurato lo stesso trattamento adottato per le piscine natatorie.
19. Si raccomanda al genitore/accompagnatore di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l’età degli stessi.
20. Le vasche che non consentano il rispetto delle indicazioni su esposte devono essere interdette all’uso. Pertanto si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini.
21. I protocolli attuativi degli Enti di riferimento, conterranno anche misure di accesso alle strutture da parte del personale accompagnatore di persone con disabilità per i quali prevedere dispositivi di protezione individuali, nonché tutti gli altri dispositivi igienici previsti.
22. Tali Protocolli disporranno inoltre, ulteriori riferimenti e le misure relative alla clorazione dell’acqua, al ricambio dell’aria, e altre disposizioni di dettaglio.
DISPOSIZIONI PER LA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVA ALL’INTERNO DI *LUOGHI CHIUSI* PALESTRE-SALE-CIRCOLI SPORTIVI
Le seguenti disposizioni si applicano a quei luoghi al chiuso deputati allo svolgimento di attività sportive, come ad esempio le palestre, sale fitness, ecc. anche situate all’interno di centri/circoli sportivi. *L’accesso a tali ambienti è riservato esclusivamente alle persone in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19* di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Tali disposizioni si applicano allo svolgimento di attività sportiva di base e attività motoria in genere. All’interno del sito dovrà essere garantito il rispetto delle seguenti prescrizioni igieniche:
1. è obbligatorio rilevare la temperatura a tutti i frequentatori / soci / addetti / accompagnatori, giornalmente al momento dell’accesso, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C;
2. è obbligatorio verificare all’ingresso che fruitori dei servizi ed eventuali accompagnatori indossino la mascherina protettiva e, in caso negativo, vietare l’ingresso;
3. è necessario individuare percorsi di ingresso e di uscita differenziati;
4. i bambini devono essere accompagnati da non più di un familiare;
5. è obbligatorio mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante nelle zone di accesso all’impianto, di transito, nonché in tutti i punti di passaggio, inclusi gli accessi agli spogliatoi e ai servizi nonché gli accessi alle diverse aree;
6. nelle zone in cui si svolge attività fisica è obbligatorio mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante in quantità calibrata alla superficie della sala e al numero di potenziali utenti, e comunque in numero non inferiore a 2 dispenser ogni 300 mq ed è anche necessario prevedere l’utilizzo di disinfettante adeguato all’igienizzazione delle superfici dell’attrezzatura condivisa;
7. è obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale minima di 1 mt;
8. è obbligatorio indossare correttamente la mascherina in qualsiasi momento all’interno della struttura, ad eccezione del momento specifico in cui si svolge attività fisica sul posto. A titolo di esempio, la mascherina va indossata obbligatoriamente anche durante l’allenamento se il cliente si sposta da una postazione o un attrezzo di allenamento all’altro;
9. è obbligatorio indossare correttamente sempre la mascherina nelle zone di accesso e transito;
10. è obbligatoria la pulizia e la disinfezione delle aree di contatto di ciascun attrezzo dopo ogni utilizzo da parte dell’utente con opportuno prodotto igienizzante;
11. durante l’attività fisica è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all’intensità dell’esercizio, comunque non inferiore a 2 metri. Ulteriori indicazioni di dettaglio potranno essere definite dagli specifici protocolli emanati delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate di riferimento, nonché della Federazione Medico Sportiva Italiana;
12. lavarsi frequentemente le mani;
13. non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
14. starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 15. se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;
16. evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti;
17. bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
18. gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati);
19. utilizzare, ove possibile, tappetini propri o, se di uso collettivo, è obbligatorio igienizzarli prima e dopo la sessione di allenamento;
20. non consumare cibo negli spogliatoi ed all’interno della palestra. Ai fini dell’attuazione delle buone pratiche igieniche dovranno essere messe a disposizione:
1. procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nelle zone di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici e presenza di gel igienizzante;
2. sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso, mascherine/respiratori);
3. indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali;
4. specifiche attività di filtrazione dell’aria nei locali chiusi ad alta densità di persone o di attività, ad esempio tramite purificatori di aria dotati di filtri HEPA destinati a diminuire la quantità di aerosol;
5. sanitizzazione ad ogni cambio turno;
6. vietare lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito sportivo di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.). In aggiunta, coloro che praticano l’attività, hanno l’obbligo:
1. di disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi, ecc.);
2. di arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a svolgersi o in modo tale da utilizzare spazi comuni per cambiarsi e muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti
potenzialmente infetti;
3. di non toccare oggetti e segnaletica fissa.
IL D.V.R. IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ED IL COVID
Vediamo allora cosa ci dice la normativa a riguardo.
a) all’articolo 3, il comma 12-bis è sostituito dal seguente: “12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione;”
IN SINTESI: volontari delle APS (Associazioni di Promozione Sociale) e delle OdV (Organizzazioni di Volontariato) e Sportivi Dilettanti nelle ASD (regime dei 7.500) sono considerati lavoratori autonomi e, per tale motivo, tali Associazioni e i loro responsabili legali non sono inquadrabili come datori di lavoro. Ecco perchè non scattano gli obblighi inerenti a DVR/ DUVRI e Corsi antincendio!
Ecco quali sono quindi gli unici obblighi dei volontari di OdV e APS e degli “sportivi dilettanti” delle ASD.
“Articolo 21 – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi
1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
- utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;
- munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;
- munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
- beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte.“
Attenzione però: un conto sono gli obblighi di legge, un altro come dovrebbe agire il “buon padre di famiglia”.
Sembra banale ma non lo è. Un conto è che una Associazione non sia obbligata a preoccuparsi della sicurezza dei propri volontari/collaboratori… un altro che il Presidente dell’Associazione e Responsabile Legale debba sempre agire da “buon padre di famiglia”. Se ti rendi quindi conto che i tuoi volontari/collaboratori potrebbero operare in situazione di potenziale pericolo (per sé stessi e gli altri), è bene comunque rispettare tutte le cautele legate alla Sicurezza come se foste una vera e propria Azienda.