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Al via il Green Pass obbligatorio per palestre, piscine, associazioni sportive e circoli ricreativi e cultural

07/08/2021 12:46

Segreteria Prov.le

NEWS, CERTIFICAZIONE VERDE, GREEN PASS, INGRESSO PALESTRE,

Al via il Green Pass obbligatorio per palestre, piscine, associazioni sportive e circoli ricreativi e culturali

Su proposta del Premier Draghi e del Ministro della Salute Speranza, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo scorso 23 luglio il Decreto Legge n. 10

Su proposta del Premier Draghi e del Ministro della Salute Speranza, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo scorso 23 luglio il Decreto Legge n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 dello stesso giorno, contenente l’obbligo di green pass nel novero delle “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche“, con l’obiettivo di scongiurare nuove chiusure, molto probabilmente dalle conseguenze irrimediabili per i settori che ne potrebbero venir interessati.

Il testo di legge proroga lo stato di emergenza sino al prossimo 31 dicembre, definendo le modalità di utilizzo della “certificazione verde“, più conosciuta come “green pass“, ed introducendo altresì nuovi criteri per la determinazione delle zone di rischio, nel solco della suddivisione delle regioni per colore in base al rischio.

 

COSA CAMBIA PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CIRCOLI

 

IL D.L. n. 105/2021 all'’articolo 3 stabilisce che dal prossimo 6 agosto, l’accesso ai servizi di talune attività sarà consentito “in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19”.

Nello specifico, si tratta di:

a) “servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso”;

b) “spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo 5”;

c) “musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all’articolo 5-bis”;

d) “piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso“;

e) “sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7”;

f) “centri termali, parchi tematici e di divertimento”;

g) “centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione“;

h) “attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all’articolo 8-ter”;

i) “concorsi pubblici”.

L’obbligo di green pass è esteso alla zona gialla, arancione e rossa, sempre che le attività in questione siano permesse “e alle condizioni” per esse stabilite; non si applicano invece, ai soggetti esclusi o esentati dal vaccino “sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”. Grava su titolari e gestori l’onere di verificare il green pass secondo quanto prescritto, verificando le certificazioni in conformità a quanto indicato “dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo9, comma 10” del Decreto “Riaperture” (D.L. n. 52/2021).


COSA SUCCEDE AGLI EVENTI ORGANIZZATI E LE GARE


La partecipazione del pubblico ad eventi e competizioni di carattere agonistico “riconosciuti di preminente interesse nazionale” dal CONI e CIP “riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali” nonché ad altri eventi e competizioni è assoggettata a precisa regolamentazione. Oltre a posti a sedere preassegnati ed al rispetto della distanza interpersonale minima di un metro, l’ingresso è consentito entro determinati limiti di capienza:

– in zona bianca, non superiore al 50% di quella massima autorizzata all’aperto e al 25% al chiuso;

– in zona gialla, non superiore al 25% di quella massima, tenuto conto che “comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso”.

Lo svolgimento delle attività resta subordinato al rispetto delle “linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico”.

Va pertanto da sé, dunque, che nel caso in cui questo non sia possibile, “gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico”.


COSA RISCHIANO LE ASSOCIAZIONI IN CASO DI INOSSERVANZA


Secondo quanto preannunciato nel Comunicato Stampa n. 30, le violazioni all’obbligo di presentazione del green pass potranno essere punite con una sanzione pecuniaria compresa tra 400,00 e 1000,00 euro, applicata sia nei confronti dell’esercente/titolare (sul quale gravano pertanto gli oneri di controllo, nel rispetto degli adempimenti privacy) che del fruitore del servizio. Inoltre, “qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni”.

Endas Lecce

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